Detraibilità fiscale dei premi assicurativi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 4 aprile 2017 la circolare n. 7/E “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno di imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”.

Si riportano di seguito i punti principali della circolare in tema di premi assicurativi e come questi si declinano sui prodotti Zurich.Per i dettagli e ulteriori precisazioni, si rimanda alla normativa stessa.

 

1. Garanzia “Infortuni del conducente” delle polizze Auto e Moto

In merito alla detraibilità fiscale dei premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni del conducente del veicolo, stipulate in aggiunta alla polizza R.C., l’Agenzia delle Entrate ha fissato come condizione necessaria la perfetta coincidenza tra contraente e assicurato (pagina 140 della circolare n. 7 del 4 aprile 2017).

 

Tale condizione non è verificata per le nostre polizze Auto e Moto (Zurigò e Zurich Blu Drive) in quanto la copertura assicurativa relativa all’infortunio del conducente ha una portata più ampia. Infatti, la stessa è valida anche quando il soggetto “assicurato conducente” non coincide con il soggetto contraente di polizza.

 

Di conseguenza, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’importo del premio relativo alla garanzia “infortuni del conducente” non può beneficiare della detraibilità fiscale.

 

2. Polizze con copertura Rischio Morte e Invalidità permanente non inferiore al 5%

L’Agenzia delle Entrate ha individuato delle condizioni necessarie per il contribuente per beneficiare della detrazione fiscale del premio.

 

Presupposto fondamentale per beneficiare della detraibilità fiscale è che l’assicurato sia legato al contribuente secondo una delle relazioni di seguito riportate:

  • Il contribuente è sia contraente che assicurato;
  • Il contribuente è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • Il contribuente è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • un familiare a carico del contribuente è sia contraente che soggetto assicurato;
  • sia il contraente che il soggetto assicurato sono familiari a carico del contribuente.

 

Salvo i casi di completa coincidenza tra il contribuente, il contraente e l’assicurato, in tutte le altre circostanze non risulta possibile per Zurich identificare il sussistere delle condizioni di detraibilità, in quanto non è noto a livello contrattuale l’esistenza delle relazioni appena descritte (esempio: se il contraente e/o gli assicurati sono o meno familiari a carico del contribuente).

 

Per questo motivo, per ogni polizza infortuni, Zurich annualmente comunica ad Agenzia delle Entrate la quota di premio detraibile afferente il solo contraente di polizza.

 

Per eventuali quote detraibili aggiuntive relative ai familiari a carico, di cui solo il contribuente può essere a conoscenza, bisogna rivolgersi al proprio intermediario.

 

Per le polizze vita (ad esempio Temporanee Caso Morte), rimane invariata la comunicazione da parte di Zurich sia ad Agenzia dell’Entrate che ai Contraenti dei premi pagati e della relativa quota detraibile.

 

In particolare nell’attestazione per il Contraente è presente il dettaglio del premio di rischio per ciascun assicurato, così da permettere di beneficiare della detrazione fiscale seguendo le regole di cui sopra.

 

3. Polizze destinate alla tutela di persone con gravi disabilità

La legge 22 giugno 2016, meglio conosciuta come “Dopo di noi”, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica disciplina giuridica volta a tutelare le persone affette da gravi disabilità e prive del sostegno familiare o che potrebbero in futuro essere prive di tale sostegno.

 

In particolare (art. 5) è stato elevato il limite di detrazione (da 530 a 750 Euro) per i premi pagati a fronte di polizze aventi per oggetto il rischio di morte, qualora quest’ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave, a prescindere dalla data di stipula.

 

Le polizze Zurich per le quali è possibile usufruire di una detrazione maggiorata, fermo restando la condizione di cui sopra, sono:

  • le Temporanee Caso Morte (TCM) a prescindere dalla data di emissione (ad esempio: Taboo e Zurich Viceversa)
  • le polizze emesse dal 1 gennaio 2001 per le quali il premio è in parte riferibile al rischio morte (ad esempio, Traccia)

 

Quindi, per poter usufruire della detrazione maggiorata, è necessario che il beneficiario della polizza corrisponda al soggetto del verbale d’accertamento della disabilità grave rilasciato dall’ASL. Tale informazione deve inoltre essere comunicata al proprio intermediario al fine di consentire l’invio dell’importo corretto all’Agenzia delle Entrate da parte di Zurich.