Reclami

Se vuoi inviare un reclamo per le compagnie Zurich in Italia, ti invitiamo a compilare il form sottostante per consentirci una più rapida gestione dello stesso.

Se invece il reclamo è relativo alla attività di Zurich Bank clicca qui e sarai reindirizzato sul sito della banca.

Approfondisci

Puoi presentare direttamente a Zurich i reclami che riguardano:

  • la gestione del rapporto contrattuale
  • la gestione di un sinistro
  • l’effettività della prestazione
  • la quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto
  • la gestione dei servizi offerti dalla Compagnia
  • il comportamento degli agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico Intermediari) di cui la Compagnia si avvale per l’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e dei collaboratori degli agenti

Puoi rivolgerti all’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni):

  • quando il reclamo ha come oggetto l’osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione e delle disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore
  • se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia
  • nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo (per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sezione A e nella sezione F del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato)

Puoi rivolgerti a CoViP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione):

  • se la lamentela riguarda irregolarità, criticità o anomalie concernenti una forma pensionistica complementare (Piano Individuale Pensionistico o Fondo Pensione Aperto) e non sei soddisfatto dell’esito del reclamo già inoltrato alla Compagnia;
  • nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo

Puoi rivolgerti a Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa):

  • per questioni inerenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei prodotti di investimento assicurativo e la distribuzione dei suddetti prodotti da parte di banche e altri intermediari finanziari iscritti nella sezione D del RUI o nell’elenco annesso
  • se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia
  • nel caso in cui la Compagnia non abbia dato riscontro nel termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo

Il reclamo indirizzato a Zurich deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante
  • denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
  • breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Il reclamo dovrà essere inoltrato per iscritto, indirizzandolo alla corretta Compagnia:

  • ZURICH INSURANCE EUROPE AG (già Zurich Insurance Plc)
  • ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.
  • ZURICH INSURANCE COMPANY LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA

All’attenzione dell’Ufficio Gestione Reclami ai seguenti recapiti:

  • tramite posta all’indirizzo Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
  • tramite FAX al numero 02.2662.2243
  • tramite EMAIL all’indirizzo reclami@zurich.it
  • tramite PEC all’indirizzo reclami@pec.zurich.it 

È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet con l’apposito form che trovi sopra.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal reclamante (per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sezione A e nella sezione F del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato).

Il reclamo indirizzato all’ IVASS deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
  • denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela
  • copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di legge e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente
  • ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze

Deve essere presentato mediante posta, fax o pec al seguente indirizzo:

I.V.A.S.S. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,

Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax numero: 06 42133206
PEC: ivass@pec.ivass.it

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, scaricabile anche qui.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

È possibile inviare un reclamo a COVIP Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione:

  • via posta all’indirizzo Piazza Augusto Imperatore 27 00186 Roma
  • via fax al numero 06.69506.304
  • via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.covip.it

indicando le seguenti informazioni:

  • chiara indicazione della forma pensionistica complementare interessata (denominazione, numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione)
  • indicazione del soggetto che trasmette il reclamo (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico)
  • chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela
  • copia del reclamo già trasmesso alla forma pensionistica complementare e dell'eventuale risposta ricevuta
  • ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Per ulteriori informazioni, si veda il sito www.covip.it

Il reclamo a Consob deve indicare nome, cognome, indirizzo (anche e-mail) e numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti. Nella comunicazione deve essere indicato:

  • in modo chiaro e conciso l'accaduto
  • il motivo del reclamo
  • il soggetto di cui si lamenta l'operato

Il reclamo deve essere messo all’attenzione della Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection e può essere inviato:

  • attraverso l’apposita procedura online disponibile sul sito della CONSOB
  • via posta elettronica certificata all’indirizzo consob@pec.consob.it
  • via posta ordinaria all’indirizzo Via G.B Martini, 3 00198 ROMA o Via Broletto, 7 20121 Milano
  • via fax ai numeri 06 8416703 - 06 8417707

Per ulteriori informazioni, si veda il sito www.consob.it

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della nostra Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, puoi rivolgerti all’IVASS, alla COVIP o alla Consob come sopra spiegato, oppure puoi avvalerti di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

  • La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per saperne di più vai sul sito dell’ANIA o leggi la pagina dedicata alla conciliazione paritetica.
  • La mediazione civile, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è prevista come condizione da esperire obbligatoriamente prima di interessare l’autorità giudiziaria. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
  • L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.
  • La convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.
  • L’Arbitro per le controversie finanziarie, istituito presso la CONSOB e competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti di investimento assicurativo che comportino richieste di somme di denaro fino a 500.000 euro. Sono escluse dall’ambito di cognizione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale e che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Rendiconto reclami Zurich Insurance Europe AG (ex Zurich Insurance plc) - Rappresentanza Generale per l'Italia: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Rendiconto reclami Zurich Investments Life Spa: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Rendiconto reclami Zurich Life and Pensions Spa: 2014

Rendiconto reclami Zurich Life Insurance Italia spa: 2014

Rendiconto reclami Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Rendiconto reclami Zurich Insurance Company Ltd: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023