NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014, che norma gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi operanti nel Ramo Vita. Il Regolamento si applica sia ai contratti nuovi sia ai contratti in essere, costituiti anche prima dell’ entrata in vigore del D.Lgs. 231/07.


Zurich è impegnata ad operare in modo corretto e responsabile, nel rispetto delle normative vigenti, e quindi ad attenersi agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal Regolamento. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l’adeguata verifica, Zurich dovrà asternersi dall’ instaurare il nuovo contratto con il cliente ovvero non potrà eseguire l’operazione richiesta dal cliente. Qualora si verificasse tale impossibilità per un contratto in essere o per un’operazione in corso di realizzazione, Zurich ha l’obbligo di porre fine al rapporto o all’esecuzione dell’operazione. I fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite verranno restituite dalla Compagnia, e il relativo importo verrà liquidato tramite bonifico bancario.

 

Nota: Il testo non può considerarsi sostitutivo del Regolamento IVASS n. 5/2014 alla cui lettura si si rimanda integralmente.