Previdenza complementare: interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Come previsto dall’art. 48 comma 13 bis del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016 gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis della suddetta Legge potranno usufruire, per un periodo triennale che scadrà il 24 agosto 2019, di misure di favore per le richieste di anticipazione alle forme pensionistiche complementari.



Pertanto gli Aderenti residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici, potranno inoltrare richiesta di anticipazione a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare, fermi restando le causali previste dall’art. 11 comma 7 lettere b, c, del D. Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e ulteriori esigenze) e gli importi erogabili (rispettivamente fino al 75% e al 30%).



I soggetti destinatari dell’agevolazione devono possedere la residenza anagrafica in uno dei comuni elencati dalla Legge 229/2016, ovvero aver presentato in data antecedente l’evento sismico richiesta di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in uno dei medesimi comuni interessati dagli eventi sismici.



Si precisa che nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la disposizione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa), con relativa trasmissione agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps.



Si precisa inoltre che la disposizione si applica altresì anche con riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.



E’ possibile consultare l’elenco dei comuni interessati indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis e la Circolare Covip n. 994 del 9 marzo 2017 sul sito www.zurich.it.Per ulteriori informazioni circa le agevolazioni fiscali si fa riferimento all’art.11 comma 4 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e al parere dell’Agenzia delle Entrate n. 954-11/2013 del 15 maggio 2014; si fa pertanto rinvio a detto parere per i profili applicativi di carattere fiscale.



Per consultare l’elenco dei comuni interessati clicca qui.







Nota (art. 11 comma 7 lettere b, c, del D. Lgs. 252/2005): gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.