Forme pensionistiche complementari: Avviso in tema di nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia
Avviso agli aderenti e ai potenziali aderenti dei Piani individuali Pensionistici Zurich Spazio Previdenza e Programma Pensione e dei Fondi Pensione Aperti Zurich Contribution e Zed Omnifund
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato L’articolo 11, comma 3 bis del decreto 252/2005 prevedendo l’introduzione di tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare alternative alla rendita vitalizia e non cumulabili tra loro.
Le nuove prestazioni pensionistiche sono le seguenti:
- rendita a durata definita: è una prestazione erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT. La rata annuale si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita residua attesa;
- prelievi liberamente determinabili: è una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti dall’aderente nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita figurativa a durata definita;
- erogazione frazionata del montante accumulato: è una prestazione costituita da un’erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni e non è collegata alla vita residua attesa.
Le nuove prestazioni di rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili si potranno richiedere a decorrere dal 1° luglio 2026.
L’ erogazione frazionata del montante accumulato si potrà richiedere a partire dal 31 ottobre 2026.
Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l’erogazione delle prestazioni di rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili, la COVIP ha previsto un periodo transitorio che non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026.
Durante tale periodo l’aderente può comunque richiedere l’accesso alle nuove prestazioni, ma la forma pensionistica complementare procederà alla liquidazione e all’erogazione delle nuove prestazioni solo successivamente all’adeguamento.
Prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo l’aderente potrà revocare la scelta.
Dal momento in cui l’aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, non sarà possibile proseguire con la contribuzione, salvo i casi previsti dalla normativa.
Si informa, inoltre, che è sempre possibile richiedere l’interruzione di una delle nuove forme di prestazione pensionistica per attivare con il montante residuo una delle forme di prestazione in rendita vitalizia o richiedere il trasferimento verso altra forma pensionistica complementare al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest’ultima.
In caso di decesso del beneficiario di una delle nuove prestazioni, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell’esercizio dell’opzione.
Una volta adeguati i sistemi e i processi operativi, la forma pensionistica informerà gli interessati dell’avvenuto adeguamento e procederà all’erogazione delle prestazioni che sono state richieste durante il periodo transitorio.